Il bando mira a consentire il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato/distrutto per effetto degli eventi calamitosi di maggio 2023 e a favorire la pronta ripresa dell’attività dell’impresa agricola, a
condizione che detto evento abbia causato la distruzione di non meno
del 30 % del potenziale agricolo interessato.
E’ volto a ripristinare il potenziale produttivo aziendale preesistente al
momento dell’evento che risulti danneggiato o distrutto per effetto dello
stesso.
BENEFICIARI

Imprese agricole rispondenti alle condizioni di ammissibilità, il cui
potenziale produttivo danneggiato/distrutto ricade nelle aree di
intervento.
Per essere beneficiaria, l’impresa agricola al momento della domanda deve:
– risultare iscritta ai registri della CCIAA, fatti salvi i casi di esonero
previsti dalla normativa vigente;- risultare iscritta all’Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con fascicolo aziendale debitamente aggiornato e validato almeno una volta nell’ultimo anno solare precedente alla
presentazione della domanda di sostegno;
– prevedere interventi di ripristino/sostituzione (Piano di Investimenti, di seguito: PI), identificati e quantificati nella perizia asseverata,
coerentemente con le disposizioni del bando;
– impegnarsi a rendere disponibili tutti i dati richiesti dalle attività di
monitoraggio e valutazione;
– rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e
territoriali di lavoro per il personale dipendente.

Per risultare ammissibile l’impresa dovrà inoltre avere una posizione previdenziale regolare
TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI 
L’ammissibilità dell’intervento è subordinata al soddisfacimento delle
seguenti condizioni:
– esiste un nesso causale diretto tra l’evento calamitoso considerato e il
danno subito dall’impresa;
– il danno deve risultare pari o superiore al 30% del potenziale
agricolo interessato, con riferimento ad ogni singolo intervento di
ripristino; gli investimenti sono commisurati al ripristino della capacità
produttiva esistente prima del fenomeno calamitoso cui fa riferimento il presente bando;
– in caso di ripristino di investimenti in corso di impegno o in fase di realizzazione/di pagamento, deve risultare presentata la dichiarazione di
causa forza maggiore entro il 25 luglio 2023, pena l’inammissibilità dell’intervento stesso; Il PI dovrà essere realizzato entro un termine di 8
mesi a decorrere dalla comunicazione al beneficiario di concessione del contributo.
L’azienda oggetto di intervento deve risultare collocata nell’ambito dei
territori interessati dall’evento riconosciuto eccezionale. Nel caso di danni a beni mobili in azienda agricola costituita anche da UTE esterne
all’area delimitata, la perizia dovrà dimostrare che il bene distrutto era utilizzato nel processo produttivo svolto nell’UTE interessata
dall’evento calamitoso.
SPESE AMMISSIBILI
– acquisto di impianti, macchinari, attrezzature in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti, o il ripristino degli stessi
Nel caso in cui il bene risulti ripristinabile sarà ammissibile l’intervento
di ripristino; qualora il costo di ripristino risulti superiore al 70% del
costo di sostituzione del bene stesso sarà ammissibile la sostituzione.
In caso di sostituzione dei beni danneggiati/distrutti, i nuovi beni
dovranno possedere caratteristiche analoghe in relazione alla
potenzialità produttiva di quello sostituito (con una tolleranza del + 10%
rispetto agli indicatori caratteristici della categoria considerata –
es.: potenza nel caso di trattrici, etc.) o inferiori;
– ripristino di miglioramenti fondiari (es. impianti frutticoli, olivicoli, di arboricoltura da legno e vigneti, impianti irrigui fissi, sistemi di drenaggio, ecc..) e della fertilità dei suoli;
– ripristino viabilità poderale, limitatamente a quella per la quale la proprietà o altro titolo di possesso è riferita all’impresa agricola, con esclusione di quella ad uso pubblico;
– ripristino del potenziale produttivo quale scorte vive e morte,
danneggiate o distrutte;
– spese tecniche generali come onorari di professionisti o consulenti, in misura non superiore al 10% dell’importo ammissibile delle precedenti voci.
SPESE NON AMMISSIBILI
-mancati guadagni conseguenti alla calamità naturale;
-beni assicurabili con agevolazioni ai sensi del Programma Operativo
Nazionale di sviluppo rurale contro l’evento specificatamente
considerato;
-risarcimento prodotti;
-manutenzioni ordinarie e straordinarie dei beni mobili;
-acquisto, manutenzioni ordinarie e straordinarie e ripristino di
fabbricati;
-investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili
con dimensione produttiva tale da superare il consumo medio annuo
combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola;
-interventi relativi alle attività agrituristiche;
-acquisto di dotazioni usate e acquisto con la formula del leasing;
-investimenti non riconducibili al ripristino del potenziale produttivo
aziendale esistente al momento dell’evento calamitoso;
-acquisto di terreni.
 Non sono altresì ammissibili, a titolo di esempio non esaustivo, i seguenti investimenti:
-interventi di delocalizzazione;
-impianti per produzione di energia elettrica da biomasse alimentati con colture dedicate;
-l’acquisto di veicoli non riconducibili alla categoria dei macchinari
adibiti a lavori agricoli;
-acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all’aiuto, di piante
annuali e la loro messa a dimora;
-acquisto, costruzione, manutenzioni ordinarie e straordinarie di
fabbricati abitativi;
-IVA;
-investimenti che non rispettino la normativa vigente o che non siano
riconducibili a fattori di produzione agricola;
-prestazioni in natura (manodopera aziendale e utilizzo di mezzi aziendali);spese sostenute con modalità di pagamento non conformi a quanto previsto dal bando.
ENTITA’ FINANZIAMENTO 
L’aiuto consiste in un contributo in conto capitale; l’aliquota di aiuto è
pari al 100% dell’investimento ammissibile.
Per gli interventi di ripristino/sostituzione, con riferimento alla domanda di sostegno, sono definiti i seguenti limiti di importi:
– La spesa minima ammissibile è pari ad euro 10.000,00 di danni
accertati, al netto dell’IVA;
– La spesa massima ammissibile è pari a: euro 2.000.000,00 di danni accertati, al netto dell’IVA. 
Il contributo è cumulabile con eventuali indennizzi assicurativi fino alla concorrenza del 100% del danno accertato. In presenza di indennizzo assicurativo, il contributo spettante sarà pertanto decurtato di un importo tale per cui la somma del contributo e dell’indennizzo non eccedano il valore del danno riconosciuto
SCADENZE

La domanda di finanziamento dovrà essere presentata entro il 15/01/2024