DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA
DI CUI AL REG. (UE) N. 2021/2115, DELLA CONDIZIONALITÀ DI CUI AL
REG. (UE) N. 1306/2013 E DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DI
PRODOTTI FERTILIZZANTI E FITOSANITARI E AL BENESSERE DEGLI
ANIMALI AI SENSI DEL REG. (UE) 2021/2115 E DEL D.M. N. 147385/2023
NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L’ANNO 2023.
BCAA 6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più
sensibili
Ambito di applicazione
Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell’articolo 4.3 (a)
del Regolamento (UE) 2021/2115, e colture permanenti (frutteti e vigneti), come definite nel Piano
Strategico della PAC ai sensi dell’articolo 4.3 (b) del Regolamento (UE) 2021/2115.
Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi
Al fine della protezione dei suoli nei periodi più sensibili, per evitare o limitare fenomeni di
lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica, la norma prevede di
assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli, privi di protezioni artificiali (ad esempio serre,
tunnel).
Il periodo sensibile all’interno del quale è necessario rispettare gli impegni relativi alla presente
norma è stabilito in funzione dei seguenti elementi:
periodo successivo alla raccolta della coltura principale;
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periodo con la massima piovosità.
A livello nazionale, l’intervallo di copertura è di 60 giorni consecutivi all’interno del periodo di
impegno che va dal 15 settembre al 15 maggio, adattabile a livello regionale in funzione
dell’ordinamento colturale prevalente e della piovosità.
Al fine di assicurare che i terreni oggetto della norma abbiano una copertura vegetale nel periodo
più sensibile, i beneficiari hanno l’obbligo di mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche:
- mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni
consecutivi nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; - lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel periodo di
cui al punto 1, fatta salva l’esecuzione delle fasce tagliafuoco.
Per inerbimento spontaneo si intende l’assenza di lavorazioni che compromettano la copertura
vegetale del terreno agricolo per il periodo definito. In funzione dell’andamento climatico ordinario,
il grado di copertura vegetale di cui alla presente norma può presentarsi anche non continuo e non
omogeneo.
Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la
copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per
esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche
basso emissive).
Disposizioni vigenti in Regione Emilia-Romagna
A norma dell’articolo 5, comma 3 del D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023, nel territorio regionale la
presente norma prevede che deve essere assicurata la copertura vegetale per 60 giorni
consecutivi, o, in alternativa, devono essere lasciati in campo i residui della coltura precedente per
60 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio, per tutti i
terreni oggetto della norma.
Deroghe
Sono ammesse le seguenti deroghe al rispetto dell’intervallo minimo di copertura. - I casi di “forza maggiore” e “circostanze eccezionali” ai sensi dell’art. 3 del Regolamento
(UE) 2021/2116, ricorrono ad esempio, nei seguenti casi:
a) casi di condizioni climatiche anomale, dichiarate dalle autorità competenti, che
impediscano la possibilità di semina e/o lavorazioni del terreno;
b) presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti
(valgono le condizioni descritte nella BCAA 3); - La deroga al rispetto dell’intervallo minimo di copertura ricorre, altresì, nei seguenti casi:
a) per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi che prevedano la
necessità di mantenere il terreno nudo all’interno del periodo di impegno. Tale necessità
deve essere certificata dall’Ente competente a livello territoriale;
b) nel caso di semina di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto
ministeriale del 7 marzo 2002;
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c) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all’esecuzione di interventi di miglioramento
fondiario. La funzionalità deve essere certificata dal progetto di esecuzione del progetto
di miglioramento, approvato dall’autorità competente;
d) nel caso di colture sommerse, come il riso. Nelle camere di risaia l’erosione, infatti, è
molto limitata dagli argini rilevati, la pendenza del terreno è nulla, le limitatissime
quantità di terra e sostanza organica che dovessero comunque passare dalle “aperture”
degli argini, sono recuperate dall’agricoltore durante la manutenzione dei canali
adacquatori e colatori e re-inserite nella camera di risaia. Inoltre, l’interramento dei
residui in autunno (invece di lasciarli in superficie), in condizioni del terreno adeguate
alle lavorazioni, ne accelera la degradazione, riducendo la metano-genesi nella
successiva campagna con la risaia sommersa. I residui colturali rappresentano, infatti,
l’unica fonte di carbonio per il suolo in risicoltura e sono, pertanto, da valorizzare con
operazioni di interramento nelle migliori condizioni pedologiche.
BCAA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse
Ambito di applicazione
La presente BCAA si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici
(Ecoschemi) di cui all’articolo 31 del Regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agro-climaticoambientali
(SRA) di cui all’articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma
in questione risulti pertinente, come stabilito nel Piano Strategico della PAC.
Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell’articolo 4.3 (a)
del Regolamento (UE) 2021/2115, in pieno campo e senza protezioni.
Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:
a. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante
erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o
sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
b. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente,
utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture
sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale
o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
c. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
d. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
e. relativamente alle superfici certificate a norma del Regolamento (UE) 2018/848 e a quelle
condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al
Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI).
Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi
Al fine di salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, che deriva dalla sua struttura fisica,
fertilità chimica e attività biologica, ottenendo un beneficio in termini di produttività della coltura,
grazie anche al contrasto ai parassiti e malattie specializzati, occorre prevedere una rotazione che
consista in un cambio di coltura almeno una volta all’anno a livello di parcella (eccetto nel caso di
colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo).
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Tale cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la
monosuccessione dei seguenti cereali, in quanto di medesimo genere botanico: frumento duro,
frumento tenero, triticale, spelta, farro.
Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le colture secondarie, purché
adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che coprano una parte
significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Questo si concretizza nella scelta di colture
secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso
assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.
Per quanto riguarda le parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai
sensi dell’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sulle quali le colture sono praticate con
modalità estensive, con poca possibilità di diversificazione colturale entro l’anno data l’esiguità
delle superfici ed una durata breve delle condizioni climatiche per coltivare tale da non consentire
successioni colturali complesse, una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi se è
garantita almeno una delle seguenti condizioni:
• che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla
coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il
raccolto della coltura e fino alla semina dell’anno successivo;
• oppure, ogni anno, l’agricoltore deve garantire un cambio di coltura su almeno il 35%
della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa
rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono
essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale.
Disposizioni vigenti in Regione Emilia-Romagna
A norma dell’articolo 5, comma 3 del D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023, nel territorio regionale la
presente norma prevede il rispetto degli impegni di cui al paragrafo “Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi”.
BCAA 8
A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non
produttivi.
B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della
nidificazione degli uccelli
Ambito di applicazione
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L’impegno A. della presente norma si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio
regimi ecologici (Ecoschemi) di cui all’art. 31 del Regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agroclimatico-
ambientali (SRA) di cui all’art. 70 del Regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la
norma in questione risulti pertinente, come stabilito nel Piano Strategico della PAC.
In caso di applicazione della deroga, essa si applica esclusivamente ai terreni lasciati a riposo e
non ad altri elementi non produttivi.
L’impegno A. si applica alle superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai
sensi dell’articolo 4.3 (a) del Regolamento (UE) 2021/2115.
Gli impegni B. e C. si applicano a tutte le superfici, come definite nel Piano Strategico della PAC ai
sensi dell’articolo 4.3 del Regolamento (UE) 2021/2115.
Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi
Ai fini della tutela della biodiversità e della conservazione delle caratteristiche del paesaggio, ivi
inclusa la protezione degli uccelli e degli impollinatori, la norma stabilisce:
A. La destinazione di una percentuale minima di almeno il 4% della superficie agricola
aziendale a seminativo, come definita nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell’articolo 4.3
(a) del Regolamento (UE) 2021/2115, a superfici ed elementi non produttivi, tra i quali i
terreni a riposo, le fasce tampone e le fasce inerbite (BCAA 4 e BCAA 5), nonché le superfici
con elementi non produttivi permanenti di cui alla successiva lettera B).
Sono esentate le aziende:
i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee
da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti
a una combinazione di tali tipi di impieghi;
la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata
per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse
per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o
sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari.
B. L’obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali,
identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e
filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o
canali artificiali, margini dei campi, boschetti, alberi monumentali (identificati nel registro
nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da
legislazione nazionale e dalla Legge regionale n. 2 del 24 gennaio 1977).
C. Il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli
elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto b) nella stagione della riproduzione e
della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15
agosto, salvo diversa disciplina in relazione al predetto periodo.
Disposizioni vigenti in Regione Emilia-Romagna
A norma dell’articolo 5, comma 3 del D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023, nel territorio regionale la
presente norma prevede il rispetto degli impegni di cui al paragrafo “Obiettivi della norma e
descrizione degli obblighi”.
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Ai fini dell’individuazione degli elementi di cui ai punti A e B, valgono le seguenti indicazioni
specifiche:
Per gli elementi lineari è stabilita una lunghezza minima di 25 metri.
Per “fascia inerbita” (ai sensi della BCAA 4) si intende una fascia stabilmente inerbita spontanea o
seminata, inclusa la vegetazione ripariale, di larghezza pari ad almeno 5 metri, se non
diversamente stabilito, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati e
monitorati ai sensi del D.lgs. 152/2006, del D.M. 131/2008 e del D.M. 260/2010, e che può
ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti.
Per “fascia inerbita” (ai sensi della BCAA 5) si intende una fascia inerbita spontaneamente ad
andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, realizzata sui seminativi oltre il 10% di
pendenza media.
Per “fossati o canali artificiali” si intendono fossi lungo i campi, compresi i corsi d’acqua per
irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali con pareti in
cemento.
Per “margini dei campi” si intendono i bordi dei campi di larghezza compresa tra 2 e 20 metri, sui
quali è assente qualsiasi produzione agricola.
Per “siepi” si intendono delle strutture vegetali lineari, regolari od irregolari, costituite da specie
vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei
campi, nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la
lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la
proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
Per “filare” si intende una formazione ad andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzata dalla
ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati.
Per “terreno lasciato a riposo” si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale,
ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi.
Per “alberi isolati” sono da intendersi gli esemplari arborei con chioma del diametro minimo di 4
metri.
Per “alberi monumentali” sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale
degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.
Per “sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche” si intendono le strutture ed i relativi reticoli di
regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con
l’ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle
scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Gli elementi delle sistemazioni idraulico
agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.
Per “boschetto” si intendono gruppi di alberi presenti all’interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di
superficie massima di 3.000 mq.
Per “stagni” si intendono i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati
con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq. In considerazione del
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fatto che il livello dell’acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso
anno, l’area protetta dalla presente norma è individuata dal limite della vegetazione di sponda o
delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione
ripariale.
Per “muretti” si intendono muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri;
larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri; lunghezza minima di 25 metri.
Per “terrazzamenti” si intendono terrazzamenti di altezza minima di 0,5 metri.
Per “potatura” degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende
l’insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, ecc.), eseguite allo scopo di
rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l’ingombro dei campi coltivati rispetto
alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l’eliminazione
delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per
contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle
piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura
del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname.
Deroghe
- Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (impegni B
e C). - Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l’intervento pubblico, che non
presentino i caratteri della permanenza e della tipicità (impegno B). - Interventi colturali ciclici di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive,
comprendenti anche i diradamenti, taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze
(impegno B). - Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non
autoctone (ad es. ailanto, Robinia pseudoacacia, ecc. …) o eliminazione di soggetti arbustivi
lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo) (impegno B). - In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di
eliminarle in presenza di normativa che lo consenta (impegno B).
Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della
nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.